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STATUTO
“Mi fido di te” Associazione di Volontariato
Art.1 -
Costituzione
1.1 - È costituita l'associazione di volontariato
denominata “Mi fido di te”, che in seguito sarà denominata
l'associazione. L'associazione adotta come riferimento la legge quadro del
volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 22/93.
1.2 - I
contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di
solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva
partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione
stessa.
1.3 - La durata dell’associazione è illimitata.
1.4 -
L’associazione ha sede in Vaprio D’Adda (MI), via Dante Alighieri n.
56.
1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può
trasferire la sede nell'ambito della stessa regione, nonché istituire sedi e
sezioni staccate anche in altre città italiane.
Art.2 – Finalità
L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e
gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale.
2.1 - L’associazione, in considerazione del patto di
costituzione intende perseguire le seguenti finalità:
- promuovere la
tutela e la salvaguardia degli animali randagi in particola modo dei cani; -
promuovere interventi concreti per la prevenzione del randagismo e l’abbandono
di essi; - intervenire contro l’esportazione e l’importazione di animali
esotici; - promuovere campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica
per la salvaguardia degli animali randagi.
2.2 – Per il raggiungimento
delle finalità sancite in statuto, l’Associazione si propone di:
-
soccorrere, assistere e ricollocare gli animali randagi, abbandonati o
maltrattati; - realizzare e gestire anche in collaborazione con gli Enti
Pubblici, luoghi adibiti all’accoglienza dei animali randagi e maltrattati; -
organizzare corsi di educazione civica per un sano e corretto rapporto di
convivenza tra animali e uomini; - collaborare e partecipare alle attività di
associazioni che abbiamo e perseguano finalità analoghe.
2.3 - Al fine di
svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e
prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri
aderenti.
2.4 - L’associazione può svolgere attività commerciali e
produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa
vigente.
Art.3 - Aderenti all’associazione
3.1 - Sono aderenti
dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il
presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda
viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Il Consiglio Direttivo
può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno
economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari
persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita
dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione
di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con
apposita deliberazione dell'istituzione interessata
Ciascun aderente
maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di
aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la
nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono escluse partecipazioni
temporanee alla vita dell’associazione.
3.2 - Il numero degli aderenti è
illimitato.
3.3 – Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e
doveri
3.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli
aderenti 3.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di
accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. 3.4.2 - L'ammissione
decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in
esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva
alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli
aderenti all'associazione. 3.4.3 - Gli aderenti cessano di appartenere
all’associazione: - per dimissioni volontarie; - per sopraggiunta
impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; - per mancato
versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso; - per
decesso; - per comportamento contrastante con gli scopi statutari; - per
persistente violazione degli obblighi statutari. 3.4.4 – L’ammissione e
l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al
richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli
aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La
decisione è inappellabile.
Art.4 - Diritti e doveri degli
aderenti
4.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle
spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha
carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per
l'approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è
restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di
aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per
l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
4.2
- Gli aderenti hanno il diritto: · di partecipare alle Assemblee (se in
regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per
delega; · di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare
gli scopi sociali; · di partecipare alle attività promosse
dall’associazione; · di usufruire di tutti i servizi dell'associazione; ·
di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
4.3 - Gli aderenti sono
obbligati: · a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni
adottate dagli organi sociali; · a versare il contributo stabilito
dall'Assemblea; · a svolgere le attività preventivamente concordate; · a
mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
Le
prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere
retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate
soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo
opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal
Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti
sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
Art.5 -
Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: ·
da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; ·
eventuali fondi di riserva; · da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell'associazione sono
costituite da: · contributi degli aderenti per le spese relative alle
finalità istituzionali dell'associazione; · contributi di privati ; ·
contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; · contributi di
organismi internazionali; · donazioni e lasciti del patrimonio testamentari
non vincolati all'incremento; · rimborsi derivanti da convenzioni; ·
rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque
titolo; · entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali; · fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
I fondi
sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio
Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del
Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio
Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
Art.6 - Organi sociali
dell'Associazione
Organi dell'Associazione sono: · Assemblea degli
aderenti; · Il Consiglio Direttivo; · Il Presidente.
Possono
inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia: · Il
Collegio dei Revisori dei Conti; · Il Collegio dei Garanti.
Gli organi
sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e
possono essere riconfermati.
Art.7 - Assemblea degli aderenti
7.1
– L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.
7.2 –
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal
Presidente dell'Associazione.
7.3 - La convocazione è fatta in via
ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda
necessaria per le esigenze dell'Associazione.
7.4 - La convocazione può
avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o
di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere
reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea
deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’Assemblea
ordinaria viene convocata per: · l’approvazione del programma e del
preventivo economico per l’anno successivo; · l’approvazione della relazione
di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno
precedente; · l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte
dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono ·
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; · eleggere i componenti del
Collegio dei Garanti; · eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti; · approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal
Consiglio Direttivo; · ratificare i provvedimenti di competenza
dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; ·
fissare l’ammontare della quota associativa.
7.5 - D’ogni Assemblea deve
essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli
aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli
aderenti.
7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la
discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e
liquidazione dell’associazione.
7.7 – L’avviso di convocazione è inviato
individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della
data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve con tenere
l’ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a
quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di
altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti
diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa
l’individuazione di una sede adatta.
7.8 - In prima convocazione
l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o
per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della
prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti. 7.9 - Per le deliberazioni riguardanti le
modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione
sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14.
7.10 - Ciascun
aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.
Art.
8 - Il Consiglio Direttivo
8.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto
dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di
undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere
rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte
consecutive.
8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge
tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice
Presidenti).
8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione
del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve
avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni
possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di
eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del
Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da
inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
8.4 -
Compete al Consiglio Direttivo: · compiere tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione; · fissare le norme per il funzionamento
dell’Associazione; · sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo
possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio
consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno
interessato; · determinare il programma di lavora in base alle linee di
indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo
e coordinando l’attività e autorizzando la spesa; · eleggere il Presidente e
il Vice Presidente (o più Vice Presidenti ); · nominare il Segretario
(eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto
anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i
non aderenti; · accogliere o respingere le domande degli aspiranti
aderenti; · deliberare in merito all’esclusione di aderenti; · ratificare,
nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio
adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; · assumere il
personale strettamente necessario per la continuità della gestione non
assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità
previste dal bilancio. · istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui
coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere
invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto
consultivo; · nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte
dall’associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri. Il Consiglio
Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’ordinaria
amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere
verbalizzate nell’apposito registro.
Le eventuali sostituzioni di
componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono
essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.
I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Art.9 -
Presidente
9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i
componenti a maggioranze dei voti.
9.2 - Il Presidente: · il
Presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo; · ha la firma
e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in
giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di
ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da
Privati, rilasciandone liberatorie quietanze · ha la facoltà di nominare
avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione
davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; · presiede le
riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato
Esecutivo; · in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima
riunione successiva
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le
relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio
Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli
aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa
piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art 10 -
Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei
Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti,
scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti
al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del
Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti,
devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla
nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il
Collegio: · elegge tra i suoi componenti il Presidente · esercita i poteri
e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; · agisce
di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su
segnalazione di un aderente; · può partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo; · riferisce annualmente
all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del
Revisori dei Conti.
Art.11 - Collegio dei Garanti
L’Assemblea può
eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due
supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di
componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere
convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I
componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il
Collegio: · ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra
questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli
organi stessi; · giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il
suo lodo è inappellabile.
Art.12 - Gratuità delle cariche
Le
cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse
dell’associazione.
Art.13 - Bilancio
13.1 - Ogni anno devono
essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I
bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se
previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.
13.2
- Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti
ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
13.3 - Il bilancio
deve coincidere con l anno solare.
13.4 - Gli utili o gli avanzi di
gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’
art.2. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili
e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione.
Art.14 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento
dell’associazione
14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono
essere presentate all Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli
aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la
presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
14.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione
dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con
il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci
convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo
l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti
in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni
dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto
dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve
agli aderenti.
Art.15 - Norme di rinvio
Per quanto non
previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge
n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al
D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali
variazioni.
Art.16 - Norme di Funzionamento
Le norme di
funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate
dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi
esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia
personale.
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